STATUTO

 

TITOLO I DENOMINAZIONE E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1) L’Associazione

L’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (INBAR), da qui in poi chiamato Istituto, è un’associazione non a fini di lucro. Ha sede legale in Roma. La sede amministrativa potrà essere stabilita altrove, così le sedi operative. 

Art. 2) Definizione di Bioarchitettura

Si definisce Bioarchitettura l’insieme delle discipline che attuano e presuppongono un atteggiamento ecologicamente corretto nei confronti dell’ecosistema ambientale. In una visione caratterizzata dalla più ampia interdisciplinarietà e da un utilizzo razionale e ottimale delle risorse, la Bioarchittettura tende alla conciliazione ed integrazione delle attività e dei comportamenti umani con le preesistenze ambientali ed i fenomeni naturali. Ciò al fine di realizzare un miglioramento della qualità della vita attuale e futura.

Art. 3) Scopi dell’Associazione

L’Istituto è finalizzato, nell’ambito della Bioarchitettura e delle sue articolazioni, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale ed antropico; pertanto accoglie e organizza quanti, in possesso delle condizioni previste, si riconoscono nelle finalità statutarie. Le modalità di conduzione ed organizzazione dell’Istituto e delle sue strutture aderiscono ai principi di condivisione e partecipazione proprie di Agenda 21.

Art. 4) Attività

Le attività dell’Istituto sono finalizzate al raggiungimento delle finalità statutarie. Sono consentite esclusivamente le azioni di seguito elencate e quelle ad esse connesse o strumentali:  a) promozione di ricerche, indagini, rilevazioni, studi e progetti pilota; b) raccolta, coordinamento ed elaborazione di informazioni e dati; c) organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze; d) assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati; e) pubblicazione di testi e periodici; f) istituzione di Marchi di Qualità a tutela e difesa del consumatore per progetti, prodotti e tecnologie rispondenti alle più avanzate normative di settore e alle indicazioni della Bioarchitettura;  g) coordinamento della rete nazionale d’interrelazioni tra le attività dei diversi organismi settoriali e professionali; h) mantenimento ed agevolazione di contatti ed interscambi con parallele istituzioni ed attività di altri Paesi, in particolar modo quelli della Unione Europea; i) promozione di propri rappresentanti ed osservatori presso Enti ed Istituzioni qualificate; j) evidenziazione di proprie rappresentanze in altri paesi Europei ed extraeuropei; k) promozione e/o conduzione diretta o in convenzione con soggetti terzi di attività formative e di aggiornamento finalizzate all’acquisizione di competenze di ordine scientifico, culturale e tecnico; l)costituzione e/o sottoscrizione di azioni e/o quote di partecipazione in società di capitali, e/o in società cooperative, e/o in fondazioni, e/o in associazioni e e/o in consorzi, purché tutti questi perseguano a livello statutario, anche parzialmente, le medesime finalità sopra indicate e svolgano attività sociali, anche di natura commerciale, in stretta connessione con le stesse. Tali azioni potranno esser realizzate mediante stipula di accordi, per i quali l’Istituto potrà avvalersi dell’opera di istituzioni universitarie e di ricerca, di organismi specializzati e di ogni altro soggetto o società in grado di fornire il sostegno richiesto. Persone fisiche o giuridiche, associazioni enti pubblici e privati che condividono le finalità statutarie possono promuovere e/o supportare le attività dell’Istituto in qualità di Sostenitori.

TITOLO II SOCI

Art. 5) Soci

L’Istituto è costituito dai suoi Soci. Sono Soci le persone fisiche iscritte ad un Ordine Professionale vigilato dal Ministero di Grazia e Giustizia la cui ammissione sia connessa al possesso di titolo di laurea. In presenza di particolari meriti istituzionali l’Assemblea può procedere in deroga a quanto sopra. La qualifica di Socio si perde per una o più delle seguenti cause: cessazione degli impegni assunti all’atto dell’iscrizione, decadenza dei requisiti, dimissioni, comportamento contrario a quanto espresso dal presente Statuto o comunque lesivo nei confronti dell’Istituto, delle sue attività e dei suoi Organismi; in queste ultime circostanze l’esclusione è decisa dal Direttivo ed è ammesso ricorso unicamente all’Assemblea che delibera in via definitiva. 

Art. 6) Esperti

Sono definiti “Esperti” i Soci che abbiano maturato adeguato curriculum formativo e/o professionale. Gli Esperti possono utilizzare timbro nominativo attestante tale status e sono inseriti in apposito Elenco Nazionale Esperti in Bioarchitettura, coordinato da un comitato tecnico-scientifico denominato “Curatorium”.  

Art. 7) Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti a: a) riconoscersi nella definizione di Bioarchitettura; b) impegnarsi alla diffusione dei principi della Bioarchitettura e operare in sintonia con essi; c) sostenere l’azione dell’Istituto; d) contribuire con continuità alla vita associativa; e) rispettare ed osservare il presente Statuto nonché le decisioni valide deliberate dai competenti organismi. I Soci godono in maniera egalitaria di: provvidenze, agevolazioni e prestazioni appositamente previste; elettorato attivo e passivo.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 8) Organi Sociali

L’Istituto è retto dai suoi Organi sociali, che sono: Assemblea Nazionale dei Soci, Consiglio congressuale, Direttivo Nazionale, Collegio dei Revisori. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, hanno la durata di un triennio e possono essere riconfermate alla stessa persona per un massimo di due mandati consecutivi; nei casi in cui si debba provvedere alla sostituzione, subentra il primo dei non eletti.
Art. 9) Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci. Si riunisce almeno una volta l’anno in Sessione Ordinaria convocata dal Direttivo Nazionale almeno sessanta giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante: avviso pubblicato sul sito dell’Istituto; avviso affisso presso la Sede operativa nazionale e presso le Sedi delle Sezioni; avviso inviato via mail o mezzo equipollente ai Presidenti delle Sezioni provinciali che provvedono a inoltrarlo con lo stesso mezzo a tutti i Soci della propria area di pertinenza entro trenta giorni dalla data di ricezione. L’Assemblea dei soci costituisce massimo organo decisionale dell’Istituto e in particolare: a) delibera le linee e gli obiettivi generali; b) approva il bilancio associativo annuale, preventivo e consuntivo; c) decide in via definitiva sulle controversie sociali; d) elegge al suo interno i membri del Direttivo Nazionale; e) elegge i Revisori dei Conti; f) decide le variazioni di Statuto, la cessazione dell’istituto e la destinazione di eventuali beni residui. Può essere convocata in Seduta Straordinaria dal Presidente Nazionale su richiesta di un terzo dei soci oppure della metà dei Presidenti delle Sezioni attive oppure dal Direttivo Nazionale. L’Assemblea è valida in prima convocazione con il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque ne sia il numero. Delibera a maggioranza dei presenti. é presieduta dal Presidente Nazionale o suo incaricato.

Art. 10) Consiglio Congressuale

Il Consiglio Congressuale: a) esprime gli orientamenti programmatici nel rispetto delle indicazioni assembleari;  b) nomina al suo interno una Commissione Congressuale che collabora con compiti organizzativi e di garanzia procedurale nell’attuazione del Consiglio Congressuale stesso. Allorquando il numero potenziale dei membri del Consiglio Congressuale supera le cento unità, il Consiglio Congressuale assume anche le competenze, le modalità e gli oneri dell’Assemblea dei soci. Il Consiglio Congressuale nomina, su proposta del Presidente, il

Presidente del Congresso, il Segretario ed almeno due scrutatori. Sono membri del Consiglio Congressuale: I Membri del Direttivo Nazionale; I presidenti delle Sezioni provinciali attive o, in caso di impedimento, del Vicepredente o, in subordine, di un Membro del Direttivo di Sezione delegato dal Presidente di Sezione; I Soci eletti su base provinciale come Delegati provinciali secondo una proporzione riferita alla consistenza numerica delle singole professioni presenti tra i Soci della Provincia stessa; là dove è attiva una Sezione Provinciale, la gestione delle operazioni di elezione dei delegati provinciali è affidata alla Sezione, sotto la supervisione del Direttivo Nazionale. I Soci eletti non possono delegare la propria presenza.

Art. 11) Direttivo Nazionale 

é composto da sette membri eletti dal Consiglio Congressuale al suo interno. Nell’attuazione dei programmi e delle finalità dell’Istituto: a) attua gli orientamenti programmatici espressi dal Congresso nazionale; b) attribuisce al suo interno incarichi e competenze, tra cui quelle di Presidente, Tesoriere, Segretario Generale, Coordinatori delle Aree territoriali. Specificandone gli ambiti, può attribuire ulteriori competenze organizzative e attuative; c) redige il Regolamento Generale, in attuazione del presente Statuto, e il Regolamento tipo delle sezioni; d)stabilisce annualmente l’entità della quota sociale per l’iscrizione all’istituto e quella trasferita dalle Sezioni; e) mantiene i contatti e vigila sull’operato degli organismi territoriali; f) fissa il quadro di concertazione generale delle azioni dell’Istituto e si attiva affinché le iniziative dei vari livelli siano coordinate e condivise; g)in caso di accertate irregolarità, inefficienze o inadempienze di un Organismo periferico, può comminare sanzioni, imporre la gestione commissariale o dichiararne lo scioglimento. h) dirime le controversie tra Soci; i) nomina i membri del Curatorium dell’Elenco Esperti;  j) può istituire un Comitato Tecnico-scientifico coinvolgendo personalità di particolare rilievo culturale e scientifico;  k) può costituire Commissioni di studio delegando volta per volta compiti e determinando finalità, mezzi, durata; l) può delegare l’organizzazione e la gestione di specifiche iniziative alle Sezioni o, in assenza territoriale di queste, ad un Socio definendo competenze, obiettivi, obblighi e durata; m)delibera in nome e per conto dell’Istituto rappresentato azioni e/o quote in società di capitali, e/o in società cooperative, e/o in fondazioni, e/o in associazioni e/o in consorzi. L’Istituto è rappresentato dal Presidente Nazionale che ne è legale rappresentante, detiene la firma dell’Istituto, ha gli obblighi di legge e predispone, insieme al Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo annuale. Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno tre volte l’anno e tutte le volte che ve sia richiesta del Presidente o di almeno quattro suoi membri.
Art. 12) Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, anche se non soci, eletti dall’Assemblea. Svolgono tutti i compiti previsti per legge. Il Direttivo, ferme restando le proprie competenze esclusive, può investire il Collegio dei Revisori delle prerogative di Collegio Arbitrale per dirimere controversie associative. I componenti del Collegio dei Revisori, non possono ricoprire alcuna altra carica all’interno dell’Istituto.

TITOLO IV ORGANISMI TERRITORIALI

Art. 13) Organismi Territoriali

Sono Organismi territoriali: le Sezioni e i Coordinamenti Regionali. L’attività e la presenza dell’Istituto si esprime prevalentemente attraverso gli Organismi territoriali che, nel quadro definito da Statuto, Regolamento generale, direttive e indicazioni di concertazione generale, operano nel territorio di riferimento. Gli Organismi territoriali adottano in ogni attività e comunicazione esterna logo, diciture e simboli ufficiali coordinati a livello nazionale. Tutti gli atti ufficiali degli Organismi territoriali vanno depositati in copia presso la Segreteria nazionale. 
Art. 14) Sezioni Provinciali

Le Sezioni provinciali raggruppano almeno 10 Soci dell’Istituto riuniti su base territoriale. Ogni Sezione, regolata da un Regolamento interno conforme alle indicazioni nazionali, ha autonomia gestionale ed amministrativa e competenze nel proprio territorio provinciale che esplica attraverso i propri organi responsabili.  Per cui ogni Sezione è responsabile dei propri atti e decisioni e dei relativi effetti ed ogni Presidente di Sezione la rappresenta in giudizio. Per ogni Socio a lei aderente, la Sezione trasferisce al nazionale la quota che il Direttivo Nazionale annualmente stabilisce. La Sezione in accordo con il rispettivo Coordinamento Regionale, può ricevere dal Direttivo Nazionale mandato regionale per specifiche iniziative, di cui vengono definite competenze, obiettivi, obblighi e durata. L’appartenenza ad una Sezione costituisce garanzia di continuità per l’attività di Socio.

Art. 15) Coordinamenti Regionali

In presenza di due o più Sezioni attive in una Regione queste devono coordinarsi all’interno di un Coordinamento Regionale. Tale Coordinamento Regionale è formato dal Presidente e dal Segretario di ciascuna Sezione, che nominano il Coordinatore regionale. Il Coordinamento Regionale non ha autonomia finanziaria ed è tenuto a riunirsi e verbalizzare l’incontro almeno una volta l’anno per svolgere le seguenti funzioni: a) esplicare la rappresentanza regionale dell’Istituto; b) coordinare le iniziative promosse o attuate dalle Sezioni nella propria Regione, aventi carattere sovraprovinciale per obiettivi e/o aree di coinvolgimento.

TITOLO V HONORIS CAUSA

Art. 16) Honoris Causa

Il titolo di Honoris Causa viene conferito alle persone fisiche che si sono adoperate in maniera esemplare nei confronti dei principi espressi all’art. 2. Vengono nominati, su proposta del Direttivo Nazionale o di almeno un Presidente di Sezione, dall’Assemblea Generale che può darne successiva revoca. 

TITOLO VI ESERCIZIO FINANZIARIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 17) Anno finanziario

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 18) Risorse

Sono consentite esclusivamente quelle operazioni economiche e finanziarie che non ledono la caratteristica essenziale di associazione senza fini di lucro. Le risorse economiche dell’Istituto sono in particolare costituite da: a) contributi e quote da parte dei Soci e delle Sezioni; b) contributi da parte di Organismi internazionali, Unione Europea, Stato, Regioni, Enti locali, Enti o Istituzioni pubbliche concessi a sostegno dell’attività dell’istituto o finalizzati alla realizzazione di specifiche azioni; c) proventi da prestazioni di servizi convenzionati o da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;   d) elargizioni, erogazioni liberali, lasciti e donazioni degli associati e di terzi; e) proventi derivanti dalla eventuale distribuzione di utili e/o di dividendi effettuati   dalle società in cui si detengono partecipazioni;  f) proventi derivanti dalla cessione onerosa di azioni e/o quote possedute in società g) concessione in uso della dicitura Istituto Nazionale di Bioarchitettura, dell’acronimo INBAR, dei loghi e simboli dell’Istituto in iniziative gestite da Organismi dell’Istituto o da terzi. L’Istituto ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. Durante la vita dell’Istituto è vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La quota associativa è intrasmettibile. 

Art.19) Modifiche statutarie

Tutti i Soci si intendono firmatari del presente Statuto. Modifiche statutarie sono proposte dal Direttivo Nazionale all’Assemblea dei Soci che delibera con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. 

Art.20) Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento e la devoluzione dei beni può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo ed eventuali beni patrimoniali saranno devoluti, dopo la liquidazione, a favore di Enti aventi simili fini statutari.   

Art.21) Disposizioni finali

L’attuazione del presente Statuto avviene mediante Regolamenti interni. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni e le norme di legge.

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